In Interchem Italia, oltre a produrre detergenti per la pulizia professionale, abbiamo sviluppato anche linee di prodotti per l’igiene personale con saponi, shampoo e bagno doccia.
Quando si acquista questa tipologia di articoli, spesso ci si focalizza sulla promessa di bellezza o sulle caratteristiche del prodotto. Tuttavia, è importante prestare attenzione anche alle etichette, poiché contengono informazioni fondamentali per la nostra salute e sicurezza.
In questa guida, esploreremo le etichette dei prodotti cosmetici, approfondendo le informazioni fornite per cercare di fare scelte più consapevoli quando si tratta di prodotti per la cura della pelle, dei capelli e del corpo.
Prima di iniziare a esaminare le etichette dei prodotti cosmetici, è importante comprendere cosa siano realmente questi prodotti. Sono sostanze o miscele destinate all’applicazione sul corpo umano con l’obiettivo di pulire, profumare, proteggere e migliorare la bellezza della pelle, dei capelli e delle unghie. Questi prodotti includono creme, lozioni, detergenti, trucchi, profumi, shampoo, balsami e molti altri.
La normativa vigente in materia è il Regolamento (CE) n. 1223/2009, che ha l’obiettivo di garantire che i prodotti cosmetici commercializzati nell’Unione Europea siano sicuri, correttamente etichettati e conformi agli standard di qualità e sicurezza.
I prodotti cosmetici possono essere immessi sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio degli stessi recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili, nella lingua del paese di distribuzione.
– Denominazione commerciale. Il nome con cui il prodotto è stato immesso sul mercato.
– Nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile. Tali indicazioni possono essere abbreviate, purché l’abbreviazione permetta di identificare tale persona e il suo indirizzo.
– Contenuto nominale al momento del confezionamento. Va espresso in peso o in volume, fatta eccezione per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi. Per quanto riguarda gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi e per i quali l’indicazione del peso o del volume non ha alcun rilievo, il contenuto può non essere indicato, purché sull’imballaggio venga menzionato il numero di pezzi. Questa indicazione non è necessaria qualora il numero di pezzi sia facile da determinare dall’esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità
– Data di durata minima. Va indicata in modo chiaro e si compone, nell’ordine, del mese e dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno. L’indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per questi prodotti deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato mantenendo la stessa efficacia e senza provocare effetti nocivi per il consumatore. Per fornire questa indicazione si utilizza l’acronimo «PAO» (Period After Opening), preceduto dal simbolo di un vasetto aperto
– Eventuali precauzioni particolari per l’impiego. In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l’impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio.
– Lotto di fabbricazione. Questa informazione va indicata allo scopo di rendere rintracciabile il prodotto, in caso per esempio di eventuali ritiri dal mercato.
– Funzione del prodotto. Salvo che non risulti dalla presentazione grafica.
– Elenco ingredienti. L’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) è la denominazione internazionale usata per indicare in etichetta i diversi ingredienti presenti all’interno di un prodotto cosmetico. Tali informazioni possono figurare unicamente sull’imballaggio. Qualora sia impossibile dal punto di vista pratico indicare sull’etichetta la lista degli ingredienti, questi possono essere inseriti su un foglio, una fascetta o un cartellino allegati al prodotto
Infine, stando al D.Lgs n.116 del 3 settembre 2020, gli imballaggi dei prodotti cosmetici devono obbligatoriamente riportare anche l’etichettatura ambientale, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.